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Modello pin 2 GPL 2018- Segnalazione Certificata Inizio Attività per GPL
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Art. 4 DPR 151/11 - Controlli di prevenzione incendi
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Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
Per la SCIA così come per l’attestazione di rinnovo periodico trattandosi di una comunicazione non è necessario comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.
di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.In caso di invio tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale. Qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò dovrebbe essere comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011.
- Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.(12)
- Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
- Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono
modifiche
Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, per le modifiche non sostanziali non è necessario presentare né esame progetto né SCIA. È sufficiente comunicarlo all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico allegando, come indicato sul Mod. PIN 3 – Rinnovo periodico, la documentazione ai fini delle modifiche di cui all’articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012.
di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
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Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
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Articolo 4 DM 7/8/2012 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
- Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
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Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono
allegati:
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
- certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigentenormativa in materia di sicurezza antincendio;
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma ditecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
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Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
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Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
- dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
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In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
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asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
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La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere: