Per l'inoltro delle pratiche di prevenzione incendi occorre verificare se:
l'attività è considerata di tipo produttiva di beni e servizi (esempio supermercato alimentare, ecc). In questo caso, la pratica deve essere inoltrata allo sportello unico attività produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
l'attività non ricade nel campo di applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160 (esempio autorimessa, edificio civile ecc). In questo caso, la pratica va inoltrata direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Nel caso di attività produttiva la documentazione deve essere inoltrata al SUAP del Comune competente per territorio. Occorre a tal fine prendere contatti direttamente con il responsabile dell'ufficio per verificare le modalità di trasmissione della documentazione. Qualora il Comune abbia aderito al portale Impresa in un giorno, l'inoltro delle istanze previste dal DPR 151/11 potrà essere effettuata mediante il portate raggiungibile dal seguente link:
Portale Impresa in un giorno.
L'accesso al portale è previsto con diverse modalità tra cui: SPID, CEI, CNS ecc.
Dal portale è possibile reperire alcune informazione relative al SUAP del Comune e la modalità di gestione delle pratiche.
Nel secondo caso (attività non produttive) si può procedere inoltrando direttamente la documentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per terriotorio,
all'indirizzo di posta elettronica com.prev.nome_provincia@cert.vigilfuoco.it (esempio com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it).
La documentazione da inoltrare, prevista dal DM 7/8/2012, dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
Tutte le istanze digitali vanno presentate inviando mail esclusivamente da casella di posta certificata all'indirizzo com.prev.nome_provincia@cert.vigilfuoco.it (esempio com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it);
Ogni documento allegato alla mail deve essere firmato digitalmente. Alla mail vanno allegati unicamente i file .P7M generati dall'apposizione della firma digitale, evitando di allegare anche i file originali prima dell'apposizione.
La documentazione tecnica, le dichiarazioni e le certificazioni devono essere firmate digitalmente dal professionista incaricato;
le istanze, le segnalazioni, le attestazioni e le altre dichiarazioni rese da parte del titolare dell'attività possono essere presentate in una delle seguenti forme:
firmate digitalmente dal titolare,
firmate dal titolare con firma olografa sul documento cartaceo, scandite e successivamente firmate in digitale da parte del professionista incaricato,
firmate in digitale solo dal professionista incaricato qualora in possesso di procura speciale del titolare dell'attività (da allegare e firmare digitalmente da parte del professionista) per la sottoscrizione di tutta la documentazione, progettuale e non, e le dichiarazioni varie. La delega al ritiro delle attestazioni presente sui modelli di presentazione non è sufficiente per la presentazione del modello stesso;
file singolo per ogni documento, regolarmente nominato, così da individuarlo facilmente (es. "mod pin.1", "documento ident. richiedente", "attestazione versamento", "dich prod", ecc.);
file preferibilmente non scanditi ma trasformati in PDF dall'originale, verificando la correttezza e completezza dei documenti originati. Quando è necessario scandire documenti (es. di dichiarazioni di conformità), occorre salvare il file generato preferibilmente come PDF (evitare BMP, PNG, TIFF, ecc.);
dimensioni contenute dei file. Evitare il più possibile l'invio di email multiple per singola istanza. Nell'eventualità gli allegati generassero una dimensione eccedente a quella massima di invio, è fondamentale spedire in un'unica mail TUTTE le documentazioni essenziali all'accettazione formale ovvero TUTTI i modelli PIN inerenti alla istanza presentata e TUTTI gli allegati citati come essenziali in tali modelli PIN. La restante documentazione (per esempio: la documentazione al punto A del "mod. pin 2.1 2014 asseverazione") può essere spedita con email differente e tempestivamente successiva;
contenuti chiari ed intelligibili, in particolare gli elaborati tecnici devono essere in formato *.DWF;
Il versamento il cui importo potrà essere determinato attraverso il sito VV.F. dovrà essere effettuato con il sistema PagoPA.
Al seguente link del Vigili del fuoco sono riporate
le modalità di pagamento con pagoPA.
(Da WikipediA) - Un certificato (dall'espressione tardo-latina certum facere, "dichiarare vero", composta da certum, "certo", e facere, "fare"), spesso detto anche attestato, è un documento contenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.
(Da WikipediA) - La dichiarazione di conformità (nota come Di.Co), in Italia, è un documento, o un insieme di documenti, con cui si dichiara che un bene (per esempio un impianto, o un dispositivo) rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche e/o dalla legge.
La dichiarazione viene redatta dalla persona che ha eseguito quel determinato lavoro e si rende responsabile di quanto ha dichiarato di fronte alla legge. La certificazione viene invece svolta da una persona terza (enti notificati o in alcuni casi dai professionisti) il quale ha verificato quanto svolto dall'esecutore e certifica di fronte alla legge che tutto è conforme.
Asseverare è uno di quei termini che si presta a diverse interpretazioni. Dal punto di vista semantico il termine vuol dire sostenere con forza un principio oppure affermare qualcosa con sicurezza. In ambito più prettamente giuridico e burocratico asseverare è utilizzato quale sinonimo di certificare la rispondenza di fatti a qualcosa di particolare.
Art. 20 comma 2 del D.Lvo 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività
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2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
Art. 481 Codice Penale - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità(1), attesta falsamente, in un certificato(2), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
(1) Il riferimento è dunque ai soggetti di cui all'art. 359, con riferimento in particolar modo alle professioni sanitarie e forensi.
(2) Tale certificazioni non possono essere assimilate a quelle di cui agli artt. 477 e 480, quindi si tratta di scritture private, cui il legislatore ha accordato una tutela rafforzata.
Si può configurare nel caso viene redatta la Certificazione prima che i lavori siano stati completati (falso ideologico).
Art. 482 Codice Penale - Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
476
Art. 476 del Codice Penale - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491].
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493](4).
Art. 477 del Codice Penale - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [482, 490, 493].
Art. 478 del Codice Penale - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490-491](1).
(1) Viene considerato fuori dell'esercizio delle proprie funzioni il pubblico ufficiale che compie un atto in alcun modo ricollegabile alla propria sfera di competenza funzionale, ad esempio nel caso di incompetenza assoluta o difetto di attribuzioni.
Art. 515 Codice Penale - Frode nell'esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico(1), consegna(2) all'acquirente(3) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita(4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi(5), la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
(2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico.
Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.
(3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime.
(4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità
(5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche o artistiche.
Si può configurare quando i materiali installati risulti diversi da quelli elencati, ad esempio nella dichiarazione di conformità (DM 37/08).
La presente applicazione elabora la modulistica necessaria per la presentazione delle istanza di Valutazione del Progetto, di Segnalazione Certificata Inizio Attività, di Rinnovo del periodo di conformità antincendio, le Certificazioni e Dichiarazioni da allegare alle suddette istanze compresa la dichiarazione di conformità e di rispondenza di cui al DM 37/08 e di scaricarla in word.