In generale a tutti gli impianti che non sono a servizio di edifici (esempio impianti elettrici distributori carburanti ecc.)
Art. 1 - Ambito di applicazione del DM 37/08 Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
e realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
agli impianti per il controllo dei fumi e calore (Indicati nella Lettera Circolare 11 febbraio 2014);
agli impianti per il trasporto di liquidi infiammabili;
agli impianti installati in attività per le quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007(Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio);
agli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (DM 20/12/2012), anche ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08. Il CERT.IMP. in questo caso si aggiunge alla DI.CO.