Non hai i requisiti per l'utilizzo di questo applicativo. Se sei interessato invia mail a:
pi.dedona@gmail.com.
Modello DI.RI. DM 37/08 - Dichiarazione di rispondenza degli impianti
-
Impianti a cui è possibile applicare il modello DI.RI.
La Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI), come previsto all’art. 7, Comma 6 del DM 37/08, può sostituire la Dichiarazione di conformità (DI.CO.) nel caso in cui quest'ultima non sia stata prodotta o non sia più reperibile. Tal sostituzione, nei casi previsti, può essere effettuata solo prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 (27/03/2008). La DI.RI. può essere prodotta dalle seguenti figure professionali:
IMPIANTO SENZA OBBLIGO DI PROGETTO:- da un installatore abilitato che ricopre il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa di installazioni e che operi da almeno 5 anni;
- un professionista iscritto all’ordine professionale (un ingegnere o un architetto) che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- esclusivamente da un professionista iscritto all’ordine professionale (un ingegnere o un architetto) che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Gli schemi e le planimetrie degli impianti;
- Relazione redatta dal professionista a seguito di esami a vista, con allegate le misurazioni effettuate all'impianto;
- Eventuali riferimento a dichiarazioni preesistenti e normative prese a riferimento.
La legge 46/90 prevedeva all'art. 7 l'adeguamento degli impianti entro 3 anni dell'entrata in vigore della stessa legge, avvenuta il 13/03/1990. Quindi gli impianti dovevano essere adeguati entro il 13/03/1993. Tale termine è stato prorogato dalla Legge n. 25/1996 (art. 4 comma 2) al 31/12/1996, termine ulteriormente differito al 31/12/1998 dalla Legge n. 266/1997. Pertanto un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere "sanato" con una Dichiarazione di Rispondenza perchè la "DI.RI." può essere prodotta solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all'impianto e redigere una nuova DI.CO.
A riguardo io MI.SE ha prodotto il seguente parere:
15.8 Parere a Ente pubblico del 16 giugno 2016 - mancanza della dichiarazione di conformità per impianti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del d.m. 37/2008
Il Mi.S.E. ha chiarito che il d.m.37/2008 consente di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza solo per "sanare" la mancanza di documentazione certificativa relativa ad impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore.
Per gli impianti eseguiti successivamente a tale data, in caso di mancanza della dichiarazione di conformità è possibile ricorrere, invece, solamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 relativamente al “rifacimento di impianti”.
Il committente dovrebbe affidare ad un’impresa abilitata - che dovrebbe accettare la commessa - i lavori di "rifacimento parziale" dell’impianto: in questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
Il Mi.S.E. ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal dm 37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste.