Modulistica di prevenzione incendi
App Modulistica
Introduzione alla modulistica
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Procedure per inoltro pratiche di prevenzione incendi
Per l'inoltro delle pratiche di prevenzione incendi occorre verificare se:
- l'attività è considerata di tipo produttiva di beni e servizi (esempio supermercato alimentare, ecc). In questo caso, la pratica deve essere inoltrata allo sportello unico attività produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- l'attività non ricade nel campo di applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160 (esempio autorimessa, edificio civile ecc). In questo caso, la pratica va inoltrata direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
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Portale Impresa in un giorno.
L'accesso al portale è previsto con diverse modalità tra cui: SPID, CEI, CNS ecc.
Dal portale è possibile reperire alcune informazione relative al SUAP del Comune e la modalità di gestione delle pratiche.
La documentazione da inoltrare, prevista dal DM 7/8/2012, dovrà rispondere ai seguenti requisiti:- Tutte le istanze digitali vanno presentate inviando mail esclusivamente da casella di posta certificata all'indirizzo com.prev.nome_provincia@cert.vigilfuoco.it (esempio com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it);
- Ogni documento allegato alla mail deve essere firmato digitalmente. Alla mail vanno allegati unicamente i file .P7M generati dall'apposizione della firma digitale, evitando di allegare anche i file originali prima dell'apposizione.
- La documentazione tecnica, le dichiarazioni e le certificazioni devono essere firmate digitalmente dal professionista incaricato;
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le istanze, le segnalazioni, le attestazioni e le altre dichiarazioni rese da parte del titolare dell'attività possono essere presentate in una delle seguenti forme:
- firmate digitalmente dal titolare,
- firmate dal titolare con firma olografa sul documento cartaceo, scandite e successivamente firmate in digitale da parte del professionista incaricato,
- firmate in digitale solo dal professionista incaricato qualora in possesso di procura speciale del titolare dell'attività (da allegare e firmare digitalmente da parte del professionista) per la sottoscrizione di tutta la documentazione, progettuale e non, e le dichiarazioni varie. La delega al ritiro delle attestazioni presente sui modelli di presentazione non è sufficiente per la presentazione del modello stesso;
- file singolo per ogni documento, regolarmente nominato, così da individuarlo facilmente (es. "mod pin.1", "documento ident. richiedente", "attestazione versamento", "dich prod", ecc.);
- file preferibilmente non scanditi ma trasformati in PDF dall'originale, verificando la correttezza e completezza dei documenti originati. Quando è necessario scandire documenti (es. di dichiarazioni di conformità), occorre salvare il file generato preferibilmente come PDF (evitare BMP, PNG, TIFF, ecc.);
- dimensioni contenute dei file. Evitare il più possibile l'invio di email multiple per singola istanza. Nell'eventualità gli allegati generassero una dimensione eccedente a quella massima di invio, è fondamentale spedire in un'unica mail TUTTE le documentazioni essenziali all'accettazione formale ovvero TUTTI i modelli PIN inerenti alla istanza presentata e TUTTI gli allegati citati come essenziali in tali modelli PIN. La restante documentazione (per esempio: la documentazione al punto A del "mod. pin 2.1 2014 asseverazione") può essere spedita con email differente e tempestivamente successiva;
- contenuti chiari ed intelligibili, in particolare gli elaborati tecnici devono essere in formato *.DWF;
Al seguente link del Vigili del fuoco sono riporate le modalità di pagamento con pagoPA. -
Significato giuridico delle dichiarzione e delle certificazioni
- (Da WikipediA) - Un certificato (dall'espressione tardo-latina certum facere, "dichiarare vero", composta da certum, "certo", e facere, "fare"), spesso detto anche attestato, è un documento contenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.
- (Da WikipediA) - La dichiarazione di conformità (nota come Di.Co), in Italia, è un documento, o un insieme di documenti, con cui si dichiara che un bene (per esempio un impianto, o un dispositivo) rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche e/o dalla legge.
- La dichiarazione viene redatta dalla persona che ha eseguito quel determinato lavoro e si rende responsabile di quanto ha dichiarato di fronte alla legge. La certificazione viene invece svolta da una persona terza (enti notificati o in alcuni casi dai professionisti) il quale ha verificato quanto svolto dall'esecutore e certifica di fronte alla legge che tutto è conforme.
- Asseverare è uno di quei termini che si presta a diverse interpretazioni. Dal punto di vista semantico il termine vuol dire sostenere con forza un principio oppure affermare qualcosa con sicurezza. In ambito più prettamente giuridico e burocratico asseverare è utilizzato quale sinonimo di certificare la rispondenza di fatti a qualcosa di particolare.
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Reati collegati a false dichiarazioni e certificazioni
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Art. 20 comma 2 del D.Lvo 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività
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2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
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Art. 481 Codice Penale - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità(1), attesta falsamente, in un certificato(2), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.(1) Il riferimento è dunque ai soggetti di cui all'art. 359, con riferimento in particolar modo alle professioni sanitarie e forensi.
Si può configurare nel caso viene redatta la Certificazione prima che i lavori siano stati completati (falso ideologico).
(2) Tale certificazioni non possono essere assimilate a quelle di cui agli artt. 477 e 480, quindi si tratta di scritture private, cui il legislatore ha accordato una tutela rafforzata.
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Art. 482 Codice Penale - Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476Art. 476 del Codice Penale - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
, 477
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491].
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493](4).Art. 477 del Codice Penale - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
e 478
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [482, 490, 493].Art. 478 del Codice Penale - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490-491](1).
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
(1) Viene considerato fuori dell'esercizio delle proprie funzioni il pubblico ufficiale che compie un atto in alcun modo ricollegabile alla propria sfera di competenza funzionale, ad esempio nel caso di incompetenza assoluta o difetto di attribuzioni.
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Art. 515 Codice Penale - Frode nell'esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico(1), consegna(2) all'acquirente(3) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita(4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi(5), la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
(2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico.
Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.
(3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime.
(4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità (5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche o artistiche.
Si può configurare quando i materiali installati risulti diversi da quelli elencati, ad esempio nella dichiarazione di conformità (DM 37/08).
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Art. 20 comma 2 del D.Lvo 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività
Istanza per valutazione del progetto
Modello Pin 1 2023 - Valutazione del Progetto antincendio.
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Art. 3 DPR 151/11 - Valutazione dei progetti
- Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
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I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal
decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
art. 2 comma 7 DPR 151/11
"Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno"
Vedi successivo art. 3 DM 7/8/2012 - Istanza di valutazione dei progetti. - Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giornidalla data di presentazione della documentazione completa.
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Art. 3 DM 7/8/2012 - Istanza di valutazione dei progetti
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Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
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All'istanza sono allegati:
- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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In caso di modifiche di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
Art. 4 comma 6 DPR 151/11
che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. - Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
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Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
Modell pin1 pnrr 2023 - Valutazione del Progetto antincendio.
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Art. 3 DPR 151/11 - Valutazione dei progetti
- Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
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I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal
decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
art. 2 comma 7 DPR 151/11
"Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno"
Vedi successivo art. 3 DM 7/8/2012 - Istanza di valutazione dei progetti. - Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
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Art. 3 DM 7/8/2012 - Istanza di valutazione dei progetti
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Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
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All'istanza sono allegati:
- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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In caso di modifiche di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
Art. 4 comma 6 DPR 151/11
che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. - Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
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Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
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Finanziamenti PNRR, PNC e ZES
- (PNRR) Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU). Cioè lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall’Unione europea per risanare le perdite causate dalla pandemia.
- (PNC) Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
- (ZES) Le Zone Economiche Speciali (ZES) hanno come obiettivo l'attrazione degli investimenti, sviluppare infrastrutture, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali. Nel Mezzogiorno sono state istituite ZES in Campania, Calabria, Ionica interregionale (Puglia-Basilicata), Adriatica interregionale (Puglia-Molise), Abruzzo e per ultima la Sicilia (Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale), a giugno 2020.
Istanza per inoltro Segnalazione Certificata di Inizio (SCIA)
Modello Pin 2 2023 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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Art. 4 DPR 151/11 - Controlli di prevenzione incendi
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Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
Per la SCIA così come per l’attestazione di rinnovo periodico trattandosi di una comunicazione non è necessario comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.
di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.In caso di invio tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale. Qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò dovrebbe essere comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011.
- Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.(12)
- Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
- Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono
modifiche
Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, per le modifiche non sostanziali non è necessario presentare né esame progetto né SCIA. È sufficiente comunicarlo all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico allegando, come indicato sul Mod. PIN 3 – Rinnovo periodico, la documentazione ai fini delle modifiche di cui all’articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012.
di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
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Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
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Art. 4 DM 7/8/2012 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
- Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
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Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono
allegati:
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
- certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigentenormativa in materia di sicurezza antincendio;
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma ditecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
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Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
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Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
- dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
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In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
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asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
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La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
Modello Pin 2 2023 pnrr - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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Art. 4 DPR 151/11 - Controlli di prevenzione incendi
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Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
Per la SCIA così come per l’attestazione di rinnovo periodico trattandosi di una comunicazione non è necessario comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.
di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.In caso di invio tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale. Qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò dovrebbe essere comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011.
- Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.(12)
- Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
- Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono
modifiche
Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, per le modifiche non sostanziali non è necessario presentare né esame progetto né SCIA. È sufficiente comunicarlo all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico allegando, come indicato sul Mod. PIN 3 – Rinnovo periodico, la documentazione ai fini delle modifiche di cui all’articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012.
di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
-
Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
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Art. 4 DM 7/8/2012 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
-
La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
- Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
-
Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono
allegati:
-
asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
- certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigentenormativa in materia di sicurezza antincendio;
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma ditecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
-
asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
-
Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
-
Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
- dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
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In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
-
asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
-
La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
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Finanziamenti PNRR, PNC e ZES
- (PNRR) Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU). Cioè lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall’Unione europea per risanare le perdite causate dalla pandemia.
- (PNC) Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
- (ZES) Le Zone Economiche Speciali (ZES) hanno come obiettivo l'attrazione degli investimenti, sviluppare infrastrutture, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali. Nel Mezzogiorno sono state istituite ZES in Campania, Calabria, Ionica interregionale (Puglia-Basilicata), Adriatica interregionale (Puglia-Molise), Abruzzo e per ultima la Sicilia (Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale), a giugno 2020.
Modello Pin 2.1 2018 - Asseverazione allegata alla SCIA
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Art. 4 Comma 3 DM 7/8/2012 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4
Art. 4 comma 4 DM 7/8/2012 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
e 5
Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla vigente normativa.
Art. 4 comma 5 DM 7/8/2012 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
, sono allegati:
Alla segnalazione di cui al comma 4 (Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette) del presente articolo, sono allegati:- dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:- certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.
Modello Pin 2.6 2018 - Dichiarazione di non aggravio del rischio
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Art. 4, comma 6 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) DPR 151/11
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3
Art. 3. Valutazione dei progetti
del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio7 delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
- I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione8 prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento.
- Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
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Art. 4, comma 6 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) DM 7 agosto 2012 (Modifiche sostanziali con aggravio del rischio)
6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista e' corredata degli allegati indicati al comma 5.
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Art. 4, comma 7 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) DM 7 agosto 2012 (Modifiche sostanziali senza aggravio del rischio)
7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita', limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonche' dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio. - attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita', limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
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Art. 4, comma 8 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) DM 7 agosto 2012 (modifiche non sostanziali)
8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonchè quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si puo' fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'.
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Allegato IV DM 7 agosto 2012
MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI
Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.
A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:- incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
- sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:- incremento della potenza o della energia potenziale;
- modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:- modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
- modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
E) Modifica delle misure di protezione per le persone:- incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
- modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili…) o loro diversa distribuzione;
- modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.
Allegati tecnici alla Segnalazione Certificata di Inizio (SCIA)
Modello DI.CO. DM 37/08 - Dichiarazione di conformità impianti
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Iter legislativo del DM 37/08
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 let. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (entrato in vogore il 27/3/2008)
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Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n. 152 - G.U. 25/06/2008, n. 147), convertito, con modificazioni dalla Legge 6/8/2008 che ha disposto con l'art. 35 l'abrogazione dell'
art. 13 del DM 37/08.
Art. 13. DM 37/08 - Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile. - DM 19/05/2010 (G.U. 13/10/2010 n. 161), avente per ogegtto: Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici
-
Legge 13/07/2015, n. 107 (G.U. 15/07/2015, n. 162) introduzione
(con l'art. 1 comma 50)
art. 1 comma 50 della Legge 13/07/2015, n. 107)
della lettera a-bis all'art. 4, comma 1 del DM 37/08.
50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente: «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011». -
DM 29/09/2022 n. 192 (G.U. n. 290 del 13/12/2022) ha modificato
l'art. 1, comma 2, let b)
l'art. 1, comma 2, let b) del DM 29/09/2022
, art. 2, comma 1 let. a)
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonchè le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;»;art. 2, comma 1 let. a) del DM 29/09/2022
, art. 2 comma 1 let. f)
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «presso l'utente» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»;art. 2, comma 1 let. a) del DM 29/09/2022
, inserito art. 5 bis.
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;»;art. 5 bis del DM 29/09/2022
d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).
1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformita' dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
-
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37
Art. 1. Ambito di applicazione
- Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
-
Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
-
impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
(lettera così sostituita dal d.m. n. 192 del 2022) - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio..
- Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2. Definizioni relative agli impianti-
Ai fini del presente decreto si intende per:
-
punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
(lettera così modificata dal d.m. n. 192 del 2022) - potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
- uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
- ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kwnominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
-
impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;
(lettera così sostituita dal d.m. n. 192 del 2022) - impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
-
punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
Art. 3. Imprese abilitate- Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
- Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
- Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
- Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
- Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
- Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali-
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
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- bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015) - diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
- I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti- Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
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Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
- I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
- Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
- Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 5-bis. Adempimenti del tecnico abilitato (articolo introdotto dal d.m. n. 192 del 2022)- Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
- Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti- 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
- Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
- Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità- Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
- Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
- In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
- La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
- Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
- Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario- Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
- Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
- Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
- Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
- Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità- Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti- La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
- Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
- Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.- Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
- Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
- Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo- All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. Documentazione (articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, legge n. 133 del 2008)ARTICOLO ABROGATO
- I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica- In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
- La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15. Sanzioni- Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
- Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
- Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Modello DI.RI. DM 37/08 - Dichiarazione di rispondenza degli impianti
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Impianti a cui è possibile applicare il modello DI.RI.
La Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI), come previsto all’art. 7, Comma 6 del DM 37/08, può sostituire la Dichiarazione di conformità (DI.CO.) nel caso in cui quest'ultima non sia stata prodotta o non sia più reperibile. Tal sostituzione, nei casi previsti, può essere effettuata solo prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 (27/03/2008). La DI.RI. può essere prodotta dalle seguenti figure professionali:
IMPIANTO SENZA OBBLIGO DI PROGETTO:- da un installatore abilitato che ricopre il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa di installazioni e che operi da almeno 5 anni;
- un professionista iscritto all’ordine professionale (un ingegnere o un architetto) che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- esclusivamente da un professionista iscritto all’ordine professionale (un ingegnere o un architetto) che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Gli schemi e le planimetrie degli impianti;
- Relazione redatta dal professionista a seguito di esami a vista, con allegate le misurazioni effettuate all'impianto;
- Eventuali riferimento a dichiarazioni preesistenti e normative prese a riferimento.
La legge 46/90 prevedeva all'art. 7 l'adeguamento degli impianti entro 3 anni dell'entrata in vigore della stessa legge, avvenuta il 13/03/1990. Quindi gli impianti dovevano essere adeguati entro il 13/03/1993. Tale termine è stato prorogato dalla Legge n. 25/1996 (art. 4 comma 2) al 31/12/1996, termine ulteriormente differito al 31/12/1998 dalla Legge n. 266/1997. Pertanto un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere "sanato" con una Dichiarazione di Rispondenza perchè la "DI.RI." può essere prodotta solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all'impianto e redigere una nuova DI.CO.
A riguardo io MI.SE ha prodotto il seguente parere:
15.8 Parere a Ente pubblico del 16 giugno 2016 - mancanza della dichiarazione di conformità per impianti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del d.m. 37/2008
Il Mi.S.E. ha chiarito che il d.m.37/2008 consente di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza solo per "sanare" la mancanza di documentazione certificativa relativa ad impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore.
Per gli impianti eseguiti successivamente a tale data, in caso di mancanza della dichiarazione di conformità è possibile ricorrere, invece, solamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 relativamente al “rifacimento di impianti”.
Il committente dovrebbe affidare ad un’impresa abilitata - che dovrebbe accettare la commessa - i lavori di "rifacimento parziale" dell’impianto: in questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
Il Mi.S.E. ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal dm 37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste.
Modello Pin 2.2 CERT.REI 2023- Certificazione di Resistenza al Fuoco
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LC prot. n. 1681 11/02/2014 - Chiarimenti sull’uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco (casi di applicazione di CERT.REI e DICH.PROD)
La presente lettera circolare intende fornire le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività nel settore della prevenzione incendi.
In linea generale, il modello CERT.REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del professionista antincendio, le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione o degli elementi costruttivi, così come riscontrate in opera. In particolare, il CERT.REI deve essere prodotto in ogni circostanza in cui la prestazione di resistenza al fuoco riguarda un elemento costruttivo quale che sia il metodo di determinazione (sperimentale, analitico o tabellare) ivi inclusi i casi in cui si faccia ricorso al fascicolo tecnico di cui all’allegato B al DM 16/2/2007.
Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco possa essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto.
Caso particolare è costituito dall’impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell’elemento protetto: in tale circostanza il modello DICH.PROD riguardante il prodotto protettivo si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l’elemento costruttivo protetto.
La tabella 1 fornisce indicazioni in merito all’impiego dei modelli per la "certificazione" di resistenza al fuoco per le varie tipologie di prodotto o elemento costruttivo posto in opera.
La sezione della tabella 1 relativa al "Metodo di valutazione" è da ritenersi puramente indicativa e non limitativa di diversi metodi di verifica previsti nel DM 16/2/2007 per la classificazione o la valutazione di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi.Categoria del DM 16/2/2007 Prodotto/elemento costruttivo Metodo di classificazion Note Generale Id. Prodotto Elem. costrutt. T A S A.1
Elementi portantiA.1.1 Muri, Solai, travi, colonne C C C A.1.1 Tetti, balconi, scale, passerelle - C C A.1
Elementi portanti
e compartim.tiA.2.1 Muri C C C A.2.2 Solai C C C A.2.3 Tetti - C C A.3
Elementi protettiviA.3.1 Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco - D - A.3.2 Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco - D - A.4
Elementi non portantiA.4.1 Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate) C C C A.4.2 Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco - - C A.4.3 Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate) - C C A.4.4 Pavimenti sopraelevati - - C A.4.5 Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari - - D A.4.6 Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura - - D A.4.7 Porte a prova di fumo - - D A.4.8 Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia - - D A.4.9 Canalizzazioni di servizio e cavedi - - D A.4.10 Camini - - D A.4.11 Rivestimenti per pareti e soffitti - - D A.5
VentilazioneA.5.1 Condotte di ventilazione - - D A.5.2 Serrande tagliafuoco - - D A.6
VentilazioneA.6.1 Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici - - DC Nota 1 A.6.2 Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto (diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm2) - - DC A.7
Sistemi di controllo dei fumi e del caloreA.7.1 Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo - - DI/CI Nota 2 A.7.2 Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli - - DI/CI A.7.3 Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo - - DI/CI A.7.4 Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli - - DI/CI A.7.5 Barriere al fumo - - DI/CI A.7.6 Evacuatori motorizzati di fumo e calore(ventilatori), giunti di connessione - - DI/CI A.7.7 Evacuatori naturali di fumo e calore - - DI/CI Nota 1 Si rimanda alla dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 che citerà i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, si ricorrerà, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP e CERT.IMP con le medesime indicazioni.
Nota 2 Si rimanda, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP o CERT.IMP che citeranno i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. In caso di installazione di singoli prodotti non riconducibile alla compilazione dei modelli citati, sarà necessaria la compilazione del modello DICH.PROD.Legenda
Simbolo Descrizione T Metodo tabellare di cui al DM 16/2/2007 ed alla circolare prot. 1968 del 15/2/2008 per i muri portanti S Metodo sperimentale di cui al DM 16/2/2007 (allegato B) A Metodo analitico con gli Eurocodici C Modello CERT.REI D Modello DICH.PROD DC Dichiarazione di conformità dell’impianto di cui al DM 37/08 DI/CI Modello DICH.IMP o CERT.IMP
Modello Pin 2.3 DICH.PROD 2018- Dichirazione di prodotto.
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Premessa modello DICH. PROD.
Il modello DICH. PROD. rappresenta il documento dei Vigili del Fuoco attraverso il quale il Professionista antincendio dichiara che i prodotti da costruzione messi in opera rispondono alle prestazioni richieste dal punto di vista antincendio, riguardo i requisiti di reazione al fuoco e di resistenza al fuoco, avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati ed avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi.
I prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco e della resistenza al fuoco quando sono stabilmente inseriti in una costruzione sono definiti prodotti da costruzione. La definizione di prodotto da costruzione secondo il regoamento 305/2011 è la seguente: "Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse."
Ad esempio una porta EI rientra tra i prodotti da costruzione mentre un tendaggio o un materasso non sono considerati prodotti da costruzione, in quanto non installati stabilmente nell'opera da costruzione.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 (CPR), entrato in vigore il 1/7/2013, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e ha fissato le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Quindi un qualsiasi prodotto da costruzione dotato di norma armonizzata deve rispettare i requisiti del regolamento 305/2011.
Le norme armonizzate sono quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Per visionare l'ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A MARCATURA CE, clicca sul seguente link:
Norme Armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Europea
Per conoscere invece l'elenco dei prodotti che possono ottenere la Marcatura CE volontaria tramite la Certificazione ETA per la valutazione tecnica europea, clicca sul seguente link: Procedura ETA permarcatura CE
La European Technical Assessment (ETA) fornisce una procedura indipendente a livello europeo per valutare le caratteristiche prestazionali essenziali dei prodotti da costruzione non standard.
L'ETA offre ai produttori un percorso volontario per ottenere la marcatura CE, quando il prodotto non è o non è completamente coperto da una norma armonizzata (hEN) ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011.
La marcatura CE basata sull'ETA consente ai produttori di commercializzare liberamente i propri prodotti sull'intero mercato interno europeo e di introdurre prodotti innovativi e nuove funzionalità di prodotto in tempi brevi. La procedura ETA offre una serie di ulteriori vantaggi,che accelera notevolmnte i tempi di immissione sul mercato europeo del prodotto. -
LC prot. n. 1681 11/02/2014 - Chiarimenti sull’uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco (casi di applicazione di CERT.REI e DICH.PROD)
La presente lettera circolare intende fornire le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività nel settore della prevenzione incendi.
In linea generale, il modello CERT.REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del professionista antincendio, le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione o degli elementi costruttivi, così come riscontrate in opera. In particolare, il CERT.REI deve essere prodotto in ogni circostanza in cui la prestazione di resistenza al fuoco riguarda un elemento costruttivo quale che sia il metodo di determinazione (sperimentale, analitico o tabellare) ivi inclusi i casi in cui si faccia ricorso al fascicolo tecnico di cui all’allegato B al DM 16/2/2007.
Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco possa essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto.
Caso particolare è costituito dall’impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell’elemento protetto: in tale circostanza il modello DICH.PROD riguardante il prodotto protettivo si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l’elemento costruttivo protetto.
La tabella 1 fornisce indicazioni in merito all’impiego dei modelli per la "certificazione" di resistenza al fuoco per le varie tipologie di prodotto o elemento costruttivo posto in opera.
La sezione della tabella 1 relativa al "Metodo di valutazione" è da ritenersi puramente indicativa e non limitativa di diversi metodi di verifica previsti nel DM 16/2/2007 per la classificazione o la valutazione di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi.Categoria del DM 16/2/2007 Prodotto/elemento costruttivo Metodo di classificazion Note Generale Id. Prodotto Elem. costrutt. T A S A.1
Elementi portantiA.1.1 Muri, Solai, travi, colonne C C C A.1.1 Tetti, balconi, scale, passerelle - C C A.1
Elementi portanti
e compartim.tiA.2.1 Muri C C C A.2.2 Solai C C C A.2.3 Tetti - C C A.3
Elementi protettiviA.3.1 Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco - D - A.3.2 Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco - D - A.4
Elementi non portantiA.4.1 Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate) C C C A.4.2 Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco - - C A.4.3 Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate) - C C A.4.4 Pavimenti sopraelevati - - C A.4.5 Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari - - D A.4.6 Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura - - D A.4.7 Porte a prova di fumo - - D A.4.8 Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia - - D A.4.9 Canalizzazioni di servizio e cavedi - - D A.4.10 Camini - - D A.4.11 Rivestimenti per pareti e soffitti - - D A.5
VentilazioneA.5.1 Condotte di ventilazione - - D A.5.2 Serrande tagliafuoco - - D A.6
VentilazioneA.6.1 Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici - - DC Nota 1 A.6.2 Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto (diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm2) - - DC A.7
Sistemi di controllo dei fumi e del caloreA.7.1 Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo - - DI/CI Nota 2 A.7.2 Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli - - DI/CI A.7.3 Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo - - DI/CI A.7.4 Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli - - DI/CI A.7.5 Barriere al fumo - - DI/CI A.7.6 Evacuatori motorizzati di fumo e calore(ventilatori), giunti di connessione - - DI/CI A.7.7 Evacuatori naturali di fumo e calore - - DI/CI Nota 1 Si rimanda alla dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 che citerà i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, si ricorrerà, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP e CERT.IMP con le medesime indicazioni.
Nota 2 Si rimanda, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP o CERT.IMP che citeranno i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. In caso di installazione di singoli prodotti non riconducibile alla compilazione dei modelli citati, sarà necessaria la compilazione del modello DICH.PROD.Legenda
Simbolo Descrizione T Metodo tabellare di cui al DM 16/2/2007 ed alla circolare prot. 1968 del 15/2/2008 per i muri portanti S Metodo sperimentale di cui al DM 16/2/2007 (allegato B) A Metodo analitico con gli Eurocodici C Modello CERT.REI D Modello DICH.PROD DC Dichiarazione di conformità dell’impianto di cui al DM 37/08 DI/CI Modello DICH.IMP o CERT.IMP - Modalità di compilazione del mod. Pin 2.3 2018 DICH.PROD
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Alacuni esempi di dichiarazione di prodotto mod. DICH PROD
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Porta EI interna all'opera da costruzione
Porta EI interna all'opera da costruzione
Documetazione da allegare al DICH PROD:- Dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);
- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore.
Lettera circolare prot. 16746 del 6/11/2019
Lettera circolare prot. 8809 del 17/06/2022Altre informazioni Quando una porta REI è interna Anche se potrebe sembrare evidente, la differenza tra porta interna e porta esterna è oggetto di un dibattito molto intenso soprattutto nel settore tagliafuoco. La linea attuale è quella più semplice cioè sono porte esterne quelle che separano un ambiente esterno da quello interno. In questo caso, ad esempio, le porte di ingresso di un appartamento in un condominio sono porte interne a meno che la scala sia esterna, come nel caso di una scala di sicurezza esterna con pavimento e/o setti laterali realizzati con materiali combustibili.
In altre parole la porta esterna è definita come la porta inserita nell’involucro di un edificio che separa il clima esterno da quello interno e il cui impiego principale è il passaggio di pedoni.
La porta interna è definita come il prodotto da costruzione progettato e utilizzato per chiudere un’apertura permanente inserita in elementi di separazione interni di un edificio e il cui impiego principale previsto è il passaggio di pedoni.
Si chiede se è possibile installare una porta esterna all'interno dell'edificio. La risposta sembrerebbe affermativa dal momento che la porta esterna deve rispondere a molti più requisiti di una porta interna. Invece sembrerebbe che non sia possibile installare una porta per utilizzo interno sull'involucro esterno dell'edificio.
Normative porta EI interna Le porte esterne sono normate dalla EN 14351-1 (norma armonizzata) mentre le porte interne sono normate dalla EN 13451-2 norma non ancora armonizzata.
Pertanto, le porte esterne sono soggette al Regolamento da Costruzione 305/2011 e quindi alla DoP (dichiarazione di prestazione) e Marcatura CE mentre le porte interne alla procedure nazionali di omologazione (Omologazione del prodotto e Certificato di conformità).
Come è realizzata una porta tagliafuoco Una porta resistente al fuoco è solitamente composta da un’anta con un nucleo resistente al fuoco, ferramenta specifica che include anche un dispositivo chiudiporta, guarnizioni intumescenti (che in caso di incendio, colmano gli spazi necessari alla porta per aprirsi e chiudersi).
Per la tenuta ai fumi, le porte possono essere dotate di guarnizioni di battuta realizzate con mescole di base gommosa e di guarnizioni saliscendi per la battuta inferiore. In ogni caso va rispettata la configurazione che il produttore ha appositamente determinato per raggiungere le performance desiderate e vendute nella specifica fornitura.
Documentazione che deve consegnare il produttore Di seguito si riporta l'elenco della documentazione obbligatoria che il produttore deve fornire unitamente alle porte resistenti al fuoco:
Porte resistenti al fuoco omologate (porte interne):- Copia atto di omologazione in corso di validità;
- Libretto di installazione uso e manutenzione;
- Dichiarazione di Conformità;
- Allegato Grafico;
- Marchio di conformità apposto sul prodotto.
Porte resistenti al fuoco marcate CE (porte esterne):- Certificato di Costanza;
- Dichiarazione di Performance (DoP);
- Marchio CE sul prodotto;
- Libretto di installazione uso e manutenzione.
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Porta EI interna all'opera da costruzione
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Porta EI esterna all'opera da costruzione
Porta EI esterna all'opera da costruzione
Documetazione da allegare al DICH PROD:
Se la porta è stata immessa sul mercato dopo il 1/7/2013 data di entrata pienamente in vigore del Regolamento UE n. 305/2011- dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore.
- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento
- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore.
Scarica esempio Dich. Prod. 2018 porta EI immessa sul mercato dopo il 1 luglio 2013
Lettera circolare prot. 16746 del 6/11/2019
Lettera circolare prot. 8809 del 17/06/2022
Altre informazioni Quando una porta REI è interna Anche se potrebe sembrare evidente, la differenza tra porta interna e porta esterna è oggetto di un dibattito molto intenso soprattutto nel settore tagliafuoco. La linea attuale è quella più semplice cioè sono porte esterne quelle che separano un ambiente esterno da quello interno. In questo caso, ad esempio, le porte di ingresso di un appartamento in un condominio sono porte interne a meno che la scala sia esterna, come nel caso di una scala di sicurezza esterna con pavimento e/o setti laterali realizzati con materiali combustibili.
In altre parole la porta esterna è definita come la porta inserita nell’involucro di un edificio che separa il clima esterno da quello interno e il cui impiego principale è il passaggio di pedoni.
La porta interna è definita come il prodotto da costruzione progettato e utilizzato per chiudere un’apertura permanente inserita in elementi di separazione interni di un edificio e il cui impiego principale previsto è il passaggio di pedoni.
Si chiede se è possibile installare una porta esterna all'interno dell'edificio. La risposta sembrerebbe affermativa dal momento che la porta esterna deve rispondere a molti più requisiti di una porta interna. Invece sembrerebbe che non sia possibile installare una porta per utilizzo interno sull'involucro esterno dell'edificio.
Normative porta EI interna Le porte esterne sono normate dalla EN 14351-1 (norma armonizzata) mentre le porte interne sono normate dalla EN 13451-2 norma non ancora armonizzata.
Pertanto, le porte esterne sono soggette al Regolamento da Costruzione 305/2011 e quindi alla DoP (dichiarazione di prestazione) e Marcatura CE mentre le porte interne alla procedure nazionali di omologazione (Omologazione del prodotto e Certificato di conformità).
Come è realizzata una porta tagliafuoco Una porta resistente al fuoco è solitamente composta da un’anta con un nucleo resistente al fuoco, ferramenta specifica che include anche un dispositivo chiudiporta, guarnizioni intumescenti (che in caso di incendio, colmano gli spazi necessari alla porta per aprirsi e chiudersi).
Per la tenuta ai fumi, le porte possono essere dotate di guarnizioni di battuta realizzate con mescole di base gommosa e di guarnizioni saliscendi per la battuta inferiore. In ogni caso va rispettata la configurazione che il produttore ha appositamente determinato per raggiungere le performance desiderate e vendute nella specifica fornitura.
Documentazione che deve consegnare il produttore Di seguito si riporta l'elenco della documentazione obbligatoria che il produttore deve fornire unitamente alle porte resistenti al fuoco:
Porte resistenti al fuoco omologate (porte interne):- Copia atto di omologazione in corso di validità;
- Libretto di installazione uso e manutenzione;
- Dichiarazione di Conformità;
- Allegato Grafico;
- Marchio di conformità apposto sul prodotto.
Porte resistenti al fuoco marcate CE (porte esterne):- Certificato di Costanza;
- Dichiarazione di Performance (DoP);
- Marchio CE sul prodotto;
- Libretto di installazione uso e manutenzione.
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Dispositivi di facile apertura
Dispositivi di facile apertura
Documetazione da allegare al DICH PROD:
Se il dispositivo di facile apertura è stato immesso sul mercato dopo il 1/7/2013 data di entrata pienamente in vigore del Regolamento UE n. 305/2011:- dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore.
- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento
- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore.
Scarica esempio Dich. Prod. 2018 per un dispositivo di facile apertura immesso sul mercato dopo il 1 luglio 2013
Altre informazioni Normative per dispositivi di facile apertura
Le norme armonizzate relative ai dispositivi di facile apertura sono le seguenti:- UNI EN 1125: Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 179: Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova
Per le aperture con dispositivo antipanico (UNI EN 1125) non è necessaria la preventiva conoscenza del dispositivo mentre nel secondo caso occorre una conoscenza del dispositivo (UNI EN 179).
Il DM 3 novenbre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio», come modificato dal D.M. 6 dicembre 2011 recante «Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. Il D.M. 3 novembre 2004 si applica ai dispositivi delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo rientranti nel campo di applicazione indicato all'art. 1, con esclusione delle attività per le quali si applicano o si intendono applicare le norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (cd. Codice di prevenzione incendi).
L'art. 5 del DM 3/11/2004 stabiliva che: "I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni 8 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Manutenzione dei dispositivi di facile apertura Innanzitutto le manutenzioni devono essere effettuate seguendo le indicazioni del costruttore che deve fornire apposite istruzioni redatte avendo come punto di riferimento l’allegato C delle norme tecniche UNI EN 179 e UNI EN 1125. Sono proprio queste norme tecniche a stabilire le informazioni minime che devono accompagnare il prodotto.
I controlli di manutenzione ordinaria devono essere effettuati ad intervalli non maggiori di un mese (o del periodo raccomandato dal produttore).
di seguito si elencano i controlli principali da effettuare:- Ispezionare ed azionare il dispositivo di apertura (Maniglione antipanico o Maniglia o Leva a piastra) per assicurarsi che tutti i componenti siano correttamente fissati e in condizioni di funzionamento soddisfacenti.
- Utilizzare un dinamometro per misurare e registrare le forze di azionamento per sganciare il dispositivo di uscita.
- Verificare che non siano stati inseriti dispositivi di bloccaggio aggiuntivi alla porta dopo la sua installazione originale (esempio: catene o lucchetti).
- Verificare che le forze di azionamento non siano cambiate significativamente dalle forze di azionamento registrate al momento dell’installazione originale.
Se i valori rilevati fossero non conformi, quali azioni occorre non solo verificare che tutte le parti meccaniche siano adeguatamente lubrificate e correttamente fissate (assenza di giochi o di interferenze eccessive tra le aste verticali e le controbocchette) ma, soprattutto nel caso di porte esistenti sarà necessario verificare anche che:- la scelta del tipo di dispositivo installato sia stata fatta secondo le indicazioni delle norme UNI EN 179 oppure UNI EN 1125, secondo il caso;
- l’installazione dei dispositivi di apertura sia stata eseguita secondo le indicazioni del costruttore.
Documentazione che deve consegnare il produttore Di seguito si riporta l'elenco della documentazione obbligatoria che il produttore deve fornire unitamente ai dispositivi d facile apertura:- Certificato di Costanza;
- Dichiarazione di Performance (DoP);
- Marchio CE sul prodotto;
- Libretto di installazione uso e manutenzione.
Modello Pin 2.4 DICH.IMP 2018 - Dichiarazione di impianti
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Impianti a cui è possibile applicare il modello DICH.IMP 2018
Il modello DICH.IMP 2018 si applica nei seguenti casi:
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ai nuovi impianti
non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08
In generale a tutti gli impianti che non sono a servizio di edifici (esempio impianti elettrici distributori carburanti ecc.)
e realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea;
Art. 1 - Ambito di applicazione del DM 37/08
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. - agli impianti per il controllo dei fumi e calore (Indicati nella Lettera Circolare 11 febbraio 2014);
- agli impianti per il trasporto di liquidi infiammabili;
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ai nuovi impianti
non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08
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P.to 3.2. DM 20/12/2012 - Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi
Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue:
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Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del ecreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto (DI.CO). Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto, di cui al decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012, a firma dell’impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (DI.RI), di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. ...
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Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
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LC prot. n. 1681 11/02/2014 - Chiarimenti sull’uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco.
Alla fine della tabella sono riportati anche riferimenti per il modello CERT.IMP (CI).La presente lettera circolare intende fornire le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività nel settore della prevenzione incendi.
In linea generale, il modello CERT.REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del professionista antincendio, le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione o degli elementi costruttivi, così come riscontrate in opera. In particolare, il CERT.REI deve essere prodotto in ogni circostanza in cui la prestazione di resistenza al fuoco riguarda un elemento costruttivo quale che sia il metodo di determinazione (sperimentale, analitico o tabellare) ivi inclusi i casi in cui si faccia ricorso al fascicolo tecnico di cui all’allegato B al DM 16/2/2007.
Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco possa essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto.
Caso particolare è costituito dall’impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell’elemento protetto: in tale circostanza il modello DICH.PROD riguardante il prodotto protettivo si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l’elemento costruttivo protetto.
La tabella 1 fornisce indicazioni in merito all’impiego dei modelli per la "certificazione" di resistenza al fuoco per le varie tipologie di prodotto o elemento costruttivo posto in opera.
La sezione della tabella 1 relativa al "Metodo di valutazione" è da ritenersi puramente indicativa e non limitativa di diversi metodi di verifica previsti nel DM 16/2/2007 per la classificazione o la valutazione di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi.Categoria del DM 16/2/2007 Prodotto/elemento costruttivo Metodo di classificazion Note Generale Id. Prodotto Elem. costrutt. T A S A.1
Elementi portantiA.1.1 Muri, Solai, travi, colonne C C C A.1.1 Tetti, balconi, scale, passerelle - C C A.1
Elementi portanti
e compartim.tiA.2.1 Muri C C C A.2.2 Solai C C C A.2.3 Tetti - C C A.4
Elementi protettiviA.3.1 Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco - D - A.3.2 Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco - D - A.4
Elementi non portantiA.4.1 Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate) C C C A.4.2 Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco - - C A.4.3 Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate) - C C A.4.4 Pavimenti sopraelevati - - C A.4.5 Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari - - D A.4.6 Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura - - D A.4.7 Porte a prova di fumo - - D A.4.8 Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia - - D A.4.9 Canalizzazioni di servizio e cavedi - - D A.4.10 Camini - - D A.4.11 Rivestimenti per pareti e soffitti - - D A.5
VentilazioneA.5.1 Condotte di ventilazione - - D A.5.2 Serrande tagliafuoco - - D A.6
VentilazioneA.6.1 Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici - - DC Nota 1 A.6.2 Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto (diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm2) - - DC A.7
Sistemi di controllo dei fumi e del caloreA.7.1 Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo - - DI/CI Nota 2 A.7.2 Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli - - DI/CI A.7.3 Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo - - DI/CI A.7.4 Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli - - DI/CI A.7.5 Barriere al fumo - - DI/CI A.7.6 Evacuatori motorizzati di fumo e calore(ventilatori), giunti di connessione - - DI/CI A.7.7 Evacuatori naturali di fumo e calore - - DI/CI Nota 1 Si rimanda alla dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 che citerà i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, si ricorrerà, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP e CERT.IMP con le medesime indicazioni.
Nota 2 Si rimanda, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP o CERT.IMP che citeranno i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. In caso di installazione di singoli prodotti non riconducibile alla compilazione dei modelli citati, sarà necessaria la compilazione del modello DICH.PROD.Legenda
Simbolo Descrizione T Metodo tabellare di cui al DM 16/2/2007 ed alla circolare prot. 1968 del 15/2/2008 per i muri portanti S Metodo sperimentale di cui al DM 16/2/2007 (allegato B) A Metodo analitico con gli Eurocodici C Modello CERT.REI D Modello DICH.PROD DC Dichiarazione di conformità dell’impianto di cui al DM 37/08 DI/CI Modello DICH.IMP o CERT.IMP
Modello Pin 2.5 CERT.IMP 2018 - Certificazione di impianti
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Impianti a cui è possibile applicare il modello CERT.IMP 2018
Il modello CERT.IMP 2018 si applica nei seguenti casi:
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quando non è presente il progetto di riferimento dell'impianto, sostituendo il modello DICH.IMP,
a tutti gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08
In generale a tutti gli impianti che non sono a servizio di edifici (esempio impianti elettrici distributori carburanti ecc.)
e realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
Art. 1 - Ambito di applicazione del DM 37/08
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. - agli impianti per il controllo dei fumi e calore (Indicati nella Lettera Circolare 11 febbraio 2014);
- agli impianti per il trasporto di liquidi infiammabili;
- agli impianti installati in attività per le quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007(Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio);
- agli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (DM 20/12/2012), anche ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08. Il CERT.IMP. in questo caso si aggiunge alla DI.CO.
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quando non è presente il progetto di riferimento dell'impianto, sostituendo il modello DICH.IMP,
a tutti gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08
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P.to 3.2. DM 20/12/2012 - Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi
Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue:
-
Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto (DI.CO). Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto, di cui al decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012, a firma dell’impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (DI.RI), di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.
Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007(Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio), la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio (CERT.IMP). -
Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:
la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio (CERT.IMP).
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Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
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LC prot. n. 1681 11/02/2014 - Chiarimenti sull’uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco.
Alla fine della tabella sono riportati anche riferimenti per il modello CERT.IMP (CI).La presente lettera circolare intende fornire le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività nel settore della prevenzione incendi.
In linea generale, il modello CERT.REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del professionista antincendio, le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione o degli elementi costruttivi, così come riscontrate in opera. In particolare, il CERT.REI deve essere prodotto in ogni circostanza in cui la prestazione di resistenza al fuoco riguarda un elemento costruttivo quale che sia il metodo di determinazione (sperimentale, analitico o tabellare) ivi inclusi i casi in cui si faccia ricorso al fascicolo tecnico di cui all’allegato B al DM 16/2/2007.
Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco possa essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto.
Caso particolare è costituito dall’impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell’elemento protetto: in tale circostanza il modello DICH.PROD riguardante il prodotto protettivo si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l’elemento costruttivo protetto.
La tabella 1 fornisce indicazioni in merito all’impiego dei modelli per la "certificazione" di resistenza al fuoco per le varie tipologie di prodotto o elemento costruttivo posto in opera.
La sezione della tabella 1 relativa al "Metodo di valutazione" è da ritenersi puramente indicativa e non limitativa di diversi metodi di verifica previsti nel DM 16/2/2007 per la classificazione o la valutazione di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi.Categoria del DM 16/2/2007 Prodotto/elemento costruttivo Metodo di classificazion Note Generale Id. Prodotto Elem. costrutt. T A S A.1
Elementi portantiA.1.1 Muri, Solai, travi, colonne C C C A.1.1 Tetti, balconi, scale, passerelle - C C A.1
Elementi portanti
e compartim.tiA.2.1 Muri C C C A.2.2 Solai C C C A.2.3 Tetti - C C A.4
Elementi protettiviA.3.1 Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco - D - A.3.2 Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco - D - A.4
Elementi non portantiA.4.1 Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate) C C C A.4.2 Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco - - C A.4.3 Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate) - C C A.4.4 Pavimenti sopraelevati - - C A.4.5 Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari - - D A.4.6 Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura - - D A.4.7 Porte a prova di fumo - - D A.4.8 Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia - - D A.4.9 Canalizzazioni di servizio e cavedi - - D A.4.10 Camini - - D A.4.11 Rivestimenti per pareti e soffitti - - D A.5
VentilazioneA.5.1 Condotte di ventilazione - - D A.5.2 Serrande tagliafuoco - - D A.6
VentilazioneA.6.1 Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici - - DC Nota 1 A.6.2 Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto (diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm2) - - DC A.7
Sistemi di controllo dei fumi e del caloreA.7.1 Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo - - DI/CI Nota 2 A.7.2 Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli - - DI/CI A.7.3 Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo - - DI/CI A.7.4 Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli - - DI/CI A.7.5 Barriere al fumo - - DI/CI A.7.6 Evacuatori motorizzati di fumo e calore(ventilatori), giunti di connessione - - DI/CI A.7.7 Evacuatori naturali di fumo e calore - - DI/CI Nota 1 Si rimanda alla dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 che citerà i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, si ricorrerà, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP e CERT.IMP con le medesime indicazioni.
Nota 2 Si rimanda, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP o CERT.IMP che citeranno i riferimenti dei documenti riportati nell’elenco allegati del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. In caso di installazione di singoli prodotti non riconducibile alla compilazione dei modelli citati, sarà necessaria la compilazione del modello DICH.PROD.Legenda
Simbolo Descrizione T Metodo tabellare di cui al DM 16/2/2007 ed alla circolare prot. 1968 del 15/2/2008 per i muri portanti S Metodo sperimentale di cui al DM 16/2/2007 (allegato B) A Metodo analitico con gli Eurocodici C Modello CERT.REI D Modello DICH.PROD DC Dichiarazione di conformità dell’impianto di cui al DM 37/08 DI/CI Modello DICH.IMP o CERT.IMP
Modello Dichiarazione di corretta posa in opera
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Modello di dichiarazione di corretta posa in opera
Il modello di corretta posa in opera non è presente tra la modulistica riportata sul sito internet dei Vigili del fuoco. Pertanto, potrà essere prodotta qualsiasi dichiarazione che attesti la corretta posa in opera.
Esiste un vecchio modello dei Vigili del fuoco che prevedeva la dichiarazione di corretta posa in opera (mod. DICH. POSA OPERA-2004) molto eleborato. Tale modello è stato successivamente eliminato con l'introduzione della dichiarazione di prodotto da parte del professionista antincendio (modello DICH.PROD pin 2.3 2018).
Tuttavia la dichiarazione di corretta posa in opera è ancora richesta tra gli allegati come documento da allegare alla dichiarazione di prodotto.
Il modello proposto è stato semplificato rispetto alla versione del 2004 trattandosi di un allegato al modello DICH.PROD pin 2.3 2018 che riporta già tutte le caratteristiche del prodotto da posare.
Istanza di rinnovo periodico di conformità antincendio
Modello Pin 3 2023 - Rinnovo del periodo di conformità antincendio
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Art. 5 DPR 151/11 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni,15 il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
- Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.
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Art. 5 DM 7 agosto 2012 - Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio
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La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto della attestazione;
- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonchè di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla normativa vigente.
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La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini
previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di
presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta
di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono
allegati:
- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi
di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di
attivita' soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve
contenere:
- generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
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La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, deve contenere:
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Rinnovo tardivo - Circolare DCPREV prot. n. 1640 del 1 febbraio 2024
Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.
Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.
Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Modello PIN 3.1 2014 - Asseverazione impianti di protezione attiva e prodotti e sistemi per la protezione finalizzati alla resistenza al fuoco allegata al Pin 3
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Art. 5 comma 2 lett a) DM 7 agosto 2012 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
...
- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
Altre Istanze
Modello Pin 4 2023 - Deroga.
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Art. 7 DPR 151/11 - Deroghe
- Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
- Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
- Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.
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Art. 6 DM 7/8/2012 - Istanza di deroga
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L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
- specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell' istanza di deroga;
- disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- specificazione delle caratteristiche dell'attivita' o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
- descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
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All'istanza sono allegati:
- documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decretolegislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonchè dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
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L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
Modello Pin 5 2023 - Nulla Osta di Fattobilità (NOF).
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Art. 8. Nulla osta di fattibilità DPR 151/11
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
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Art. 7 Istanza di nulla osta di fattibilità
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L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.
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All'istanza sono allegati:
- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
-
L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
Modello Pin 6 2018 - Verifica in corso d'opera
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Art. 9. Verifiche in corso d'opera
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.
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Art. 8 Istanza di verifiche in corso d'opera
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L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della
realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attivita' soggette di categoria B e C;
- indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.
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All'istanza sono allegati:
- documentazione tecnica illustrativa dell'attivita', a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della
realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
Deposito di GPL di capacità geometrica ≤ 5 m3(4.3.A), non a servizio di attività di cui all’allegato I del DPR 151/11
Modello pin 2 GPL 2018- Segnalazione Certificata Inizio Attività per GPL
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Art. 4 DPR 151/11 - Controlli di prevenzione incendi
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Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
Per la SCIA così come per l’attestazione di rinnovo periodico trattandosi di una comunicazione non è necessario comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio.
di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.In caso di invio tramite PEC, la ricevuta di avvenuta consegna ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale. Qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista, le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò dovrebbe essere comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011.
- Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.(12)
- Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
- Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
-
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono
modifiche
Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, per le modifiche non sostanziali non è necessario presentare né esame progetto né SCIA. È sufficiente comunicarlo all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico allegando, come indicato sul Mod. PIN 3 – Rinnovo periodico, la documentazione ai fini delle modifiche di cui all’articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012.
di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
-
Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento,
l’istanza
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Articolo 4 DM 7/8/2012 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
-
La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
- Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
-
Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono
allegati:
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
- certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigentenormativa in materia di sicurezza antincendio;
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma ditecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
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Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
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Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
- dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
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In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
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asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
-
asseverazione,a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
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La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
Modello Pin 2.1 GPL 2018 - Attestazione impianto di adduzione GPL.
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Impianti a cui è possibile applicare il modello CERT.IMP 2018
Il modello CERT.IMP 2018 si applica nei seguenti casi:
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quando non è presente il progetto di riferimento dell'impianto, sostituendo il modello DICH.IMP,
a tutti gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08
In generale a tutti gli impianti che non sono a servizio di edifici (esempio impianti elettrici distributori carburanti ecc.)
e realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
Art. 1 - Ambito di applicazione del DM 37/08
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. - agli impianti per il controllo dei fumi e calore (Indicati nella Lettera Circolare 11 febbraio 2014);
- agli impianti per il trasporto di liquidi infiammabili;
- agli impianti installati in attività per le quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007(Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio);
- agli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (DM 20/12/2012), anche ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08. Il CERT.IMP. in questo caso si aggiunge alla DI.CO.
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quando non è presente il progetto di riferimento dell'impianto, sostituendo il modello DICH.IMP,
a tutti gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08
Modello Pin 3 2023 - Rinnovo del periodo di conformità antincendio
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Art. 5 DPR 151/11 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni,15 il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
- Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.
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Art. 5 DM 7 agosto 2012 - Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio
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La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, deve contenere:
- generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto della attestazione;
- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonchè di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla normativa vigente.
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La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini
previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di
presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta
di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono
allegati:
- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi
di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di
attivita' soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve
contenere:
- generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
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La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, deve contenere:
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Rinnovo tardivo - Circolare DCPREV prot. n. 1640 del 1 febbraio 2024
Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.
Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.
Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.