N.
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ATTIVITA'
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CATEGORIA
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A
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B
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C
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1
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Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili
e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.
Norme di riferimento
Regola tecnica di riferimento (utile riferimento):
Il Ministero dell'Interno di concerto con il MInistero dello Sviluppo Economico
DM 03/02/2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei
depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità
superiore a 0,8.
|
|
|
Tutti
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2
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Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti
con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di
riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione
con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno
DM 17/04/2008
DECRETO 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la
sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la
possibilità di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi
stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non
superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o
sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonche' a quelli
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo
nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo
restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.
Punto 2.10
Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle utenze industriali e REMI)
Punto 2.11
Criteri di progetto delle centrali di compressione
Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno
DM 16/04/2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi
compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita' di
interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi stessi, di cui
all'allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei
sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai sistemi di
distribuzione e linee dirette di nuova realizzazione, nonche' a
quelli esistenti all'atto di entrata in vigore del presente decreto
solo nel caso di modifiche sostanziali concernenti la potenzialita' o
il tracciato o la concezione degli impianti o sistemi stessi.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo
restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.
3 SEZIONE 3a – IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
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Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa
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Tutti gli altri casi
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3
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Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in
recipienti mobili:
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a) compressi con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico
DM 03/02/2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei
depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità
superiore a 0,8.
Sezione III - Depositi in recipienti mobili
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rivendite, depositi fino a 10 m3
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Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3
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b) disciolti o liquefatti per massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
Circolare n. 74 del 20/09/1956
Depositi - Classificazione
Le presenti norme riguardano i "Depositi" di gas di petrolio liquefatti contenuti
in recipienti portatili
aventi potenzialità complessiva di kg 5.000.
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Depositi di GPL fino a 300 kg
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rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili
diversi dal GPL fino a 1.000 kg
|
Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 13/10/1994
Campo di applicazione
1.1 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di sicurezza antincendio per la progettazione, la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi di G.P.L. per tutti gli usi aventi capacità
come in oggetto (superiore a 13 m3)
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4
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Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
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a)
compressi per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3:
Norme di riferimento
Il Ministero dell'Interno di concerto con il MInistero dello Sviluppo Economico
DM 03/02/2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei
depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità
superiore a 0,8.
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fino a 2 m3
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oltre i 2 m3
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b)
disciolti o liquefatti per capacita' geometrica complessiva
superiore o uguale a 0,3 m3
m3:
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- Depositi di GPL fino a 5 m3
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 14/05/2004
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per
l'installazione
e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva
non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili,
industriali, artigianali e agricoli.
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- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3
Norme di riferimento
ATTIVITÀ NON NORMATA
Utile riferimento
DM 14/05/2004
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per
l'installazione
e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva
non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili,
industriali, artigianali e agricoli.
- Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3
Norme di riferimento
DM 14/05/2004
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per
l'installazione
e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva
non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili,
industriali, artigianali e agricoli.
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- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3
Norme di riferimento
ATTIVITÀ NON NORMATA
Utili riferimenti:
DM 14/05/2004
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per
l'installazione
e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva
non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili,
industriali, artigianali e agricoli.
DM 13/10/1994
Campo di applicazione
1.1 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di sicurezza antincendio per la progettazione, la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi di G.P.L. per tutti gli usi aventi capacità
come in oggetto (superiore a 13 m3)
- Depositi di GPL oltre i 13 m3
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 13/10/1994
Campo di applicazione
1.1 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di sicurezza antincendio per la progettazione, la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi di G.P.L. per tutti gli usi aventi capacità
come in oggetto (superiore a 13 m3)
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5
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Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi
e/o recipienti mobili per capacita' geometrica complessiva
superiore o uguale a 3 m3:
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
Circolare n. 99 del 15/10/1964
Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale.
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fino a 10 m3
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oltre i 10 m3
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6
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Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili,
compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione
delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di
esercizio non superiore a 0,5 MPa
Norme di riferimento
Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno
DM 17/04/2008
DECRETO 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la
sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la
possibilità di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi
stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non
superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o
sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonche' a quelli
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo
nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo
restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno
DM 16/04/2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi
compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita' di
interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi stessi, di cui
all'allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei
sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai sistemi di
distribuzione e linee dirette di nuova realizzazione, nonche' a
quelli esistenti all'atto di entrata in vigore del presente decreto
solo nel caso di modifiche sostanziali concernenti la potenzialita' o
il tracciato o la concezione degli impianti o sistemi stessi.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo
restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.
|
|
fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
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oltre 2,4 MPa
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7
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Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di
stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse
assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DPR 24/05/1979 n. 886.
Campo di applicazione
Le attività di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, in quanto applicabili.
DLGS 25/11/1996 n. 624.
Campo di applicazione
Le attività di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, in quanto applicabili.
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|
Tutti
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8
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Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 31/07/1934 punto 61 lettera B) sub lettera b).
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,
l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Art. 1
Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per
l’immagazzinamento, per l’impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
|
|
Tutti
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9 (*) RTO
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Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla
mansione specifica di saldatura o taglio.
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
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oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
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10
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Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili
e/o combustibili con punto di infiammabilita' fino a 125 °C, con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 31/07/1934.
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,
l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Art. 1
Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per
l’immagazzinamento, per l’impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
|
|
fino a 50 m3
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oltre 50 m3
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11
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Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con
punto di infiammabilita' superiore a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 31/07/1934.
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,
l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Art. 1
Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per
l’immagazzinamento, per l’impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
|
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fino a 100 m3
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oltre 100 m3
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12
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Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli
lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacita'
geometrica complessiva superiore a 1 m3
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 31/07/1934.
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,
l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Art. 1
Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per
l’immagazzinamento, per l’impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
|
liquidi con punto di infiammabilita' superiore a 65 °C per capacita' geometrica
complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
|
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi
derivazione per capacita' geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad
eccezione di quelli indicati nella colonna A)
|
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi
derivazione per capacita' geometrica complessiva superiore a 50 m3
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13
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Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e
l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi
|
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a)
Impianti di distribuzione carburanti liquidi
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Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino
a 9 m3 con punto di infiammabilita' superiore a 65 °C
Norme di riferimento
Attività normata Regola tecnica di riferimento:
DM 22/11/2017.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitoridistributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.
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Solo liquidi combustibili
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 31/07/1934.
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,
l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Art. 1
Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per
l’immagazzinamento, per l’impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
Circolare n. 10 del 1969.
Distributori stradali di carburanti
Per la distribuzione delle apparecchiature e relative distanze di sicurezza
DM 29/11/2002.
Per la tipologia di serbatoi e relativa modalità di installazione
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tutti gli altri
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b)
Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo
misto (liquidi e gassosi)
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DPR 24/10/2003 n. 340.
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II
dell’allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti
esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 mc.
DM 28/6/2002.
Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
Scopo e campo di applicazione
Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, ...
DM 30/04/2012.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e
l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per
autotrazione.
Finalità e campo di applicazione
Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l’installazione e
l’esercizio di apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione, di portata
massima 20 mc/h (s.t.p.) ...
DM 23/10/2018.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di
idrogeno per autotrazione.
Scopo e campo di applicazione
Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l’eser- cizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione.
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tutti
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14 (*) RTO
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Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti.
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 25 addetti
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oltre 25 addetti
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15
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Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al
60% in volume di capacita' geometrica superiore a 1 m3
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 18/05/1995.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
1.1. Scopo - Obiettivi
La presente regola tecnica stabilisce, ai fini della prevenzione incendi, i criteri di sicurezza per la progettazione, la
costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche di alcole etilico ...
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fino a 10 m3
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oltre 10 m3 e fino a 50 m3
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oltre 50 m3
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16
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Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3
Norme di riferimento
Attività NON normata - Regole tecniche di riferimento orizzontali:
DM 7/8/2012
Allegato I lettera a) per la impostazione della relazione tecnica
DM 10/03/1998
Per la valutazione del rischio incendio, per i contenuti minimi della formazione
e per i requisiti minimi di sicurezza antincendio
DM 09/03/2007
Per la determinazione del carico d'ncendio
DM 16/02/2007
Per la determinaione della resistenza al fuoco delle strutture
DM 15/03/2005
DM 10/03/2005
Per la determianzione della reazione al fuoco dei materiali
DM 31/07/1934
Come utile riferimento
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tutti
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17
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Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti
classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Per le misure tecniche
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
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tutti
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18
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Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni
ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati
in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito
superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
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Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
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Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n.635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
CAPITOLO VI Esercizi di minuta vendita
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
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19 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze
instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non
di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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20 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di
metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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21 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette
all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua
sviluppano gas infiammabili
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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22 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata conconcentrazione
superiore al 60% di perossido di idrogeno
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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23 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo
e/o sesquisolfurodi fosforo
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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24 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;
depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 10.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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25 (*) RTO
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Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in
massa superioria 500 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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26 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio,
elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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27 (*) RTO
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Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg;
depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superioria 50.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
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Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
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28 (*) RTO
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Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di
prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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29 (*) RTO
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Stabilimenti ove si producono surrogati del caffe'
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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30 (*) RTO
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Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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31 (*) RTO
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Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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32 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di
essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 50.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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33 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti
cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o
in deposito superiore a 50.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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34 (*) RTO
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Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di
fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50.000 kg
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oltre 50.000 kg
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35 (*) RTO
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Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinemato-grafiche, radiografiche e
fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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depositi fino a 20.000 kg
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tutti
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36 (*) RTO
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Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di
fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con
esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 500.000 kg
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oltre 500.000 kg
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37 (*) RTO
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Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito
superiore a 5.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50.000 kg
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oltre 50.000 kg
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38 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti
affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 10.000 kg
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oltre 10.000 kg
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39 (*) RTO
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Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione
della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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40 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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41
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Teatri e studi per le riprese cinemato-grafiche e televisive
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fino a 25 persone presenti
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oltre 25 e fino a 100 persone presenti
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oltre 100 persone presenti
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42 (*) RTO
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Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi
depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 2.000 m2
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oltre 2.000 m2
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43 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o
laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori
a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in
massa superiori a 10.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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depositi fino a 50.000 kg
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Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione
e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
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44 (*) RTO
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Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie
plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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depositi fino a 50.000 kg
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Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
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45 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e
naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici
con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 25 addetti
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oltre 25 addetti
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46 (*) RTO
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Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o
fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 100.000 kg
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oltre 100.000 kg
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47 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con
quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori
a 10.000 kg.
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 100.000 kg
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oltre 100.000 kg
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48
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Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di
liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3
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Macchine elettriche
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 15/07/2014.
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Centrali termoelettriche.
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49
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Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 13/7/2011.
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fino a 350 kW
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oltre 350 kW e fino a 700 kW
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oltre 700 kW
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50 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed
accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 25 addetti
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oltre 25 addetti
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51 (*) RTO
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Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5
addetti; attivita' comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5
addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria
fino a 25 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria
fino a 50 addetti
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oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
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52 (*) RTO
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Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a
motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi
per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 25 addetti
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oltre 25 addetti
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53 (*) RTO
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Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta
superiore a 300 m2;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta
superiore a 1.000 m2;
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicolie carrozzerie,
di superficie fino a 1.000 m2
b) officine permateriale rotabileferroviario,tramviario e diaeromobili, di
superficie fino a 2.000 m2
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a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie
superiore a 1.000 m2
b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie
superiore a 2.000 m2
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54 (*) RTO
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Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50 addetti
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oltre 50 addetti
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55
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Attivita' di demolizioni di veicoli e simili con relativi
depositi, di superficie superiore a 3.000 m2
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 01/07/2014.
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fino a 5.000 m2
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oltre 5.000 m2
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56 (*) RTO
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Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e
simili con oltre 25 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50 addetti
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oltre 50 addetti
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57 (*) RTO
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Cementifici con oltre 25 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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tutti
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58
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Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
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Assoggettate a nulla osta dicategoria B di cui all'art. 29 del d.lgs.
230/95 s.m.i
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Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs.
230/95 s.m.i eart. 13 della legge n. 1860/62
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59
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Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di
materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
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|
tutti
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60
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Impianti di deposito delle materie nucleari ed attivita' assoggettate
agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i,
con esclusione dei depositi in corso di spedizione
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|
tutti
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61
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Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o
residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
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|
tutti
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62
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Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attivita'
che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di
trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
- attivita' di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
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|
tutti
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63 (*) RTO
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Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di
altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina
grezza quando sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e
distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in
lavorazione e/o deposito
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 5.000 kg
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oltre 5.000 kg
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64 (*) RTO
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Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50 addetti
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oltre 50 addetti
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65 (*) RTV
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Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri
sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta
al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi
aperti al pubblico
Norme di riferimento
Attività normata - Regole tecniche di riferimento:
Per i locali di pubblico spettacolo:
DM 19/08/1996.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Campo di applicazione
Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati locali: ...
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.15
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
Per gli impianti sportivi:
DM 18/03/1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi
Campo di applicazione
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti,
... nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza di
spettatori in numero superiore a 100
Per le palestre ed altre attività non individuate come di pubblico spettacolo
DM 03/09/2021
(Minicodice)
Criteri generali di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo
46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Campo di applicazione del decreto
Il D.M. 3 settembre 2021 individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di
lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad
esclusione dei cantieri ...
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fino a 200 persone
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oltre 200 persone
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66 (*) RTV
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Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici,
ostelli per la gioventu', rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case
per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 09/04/1994.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere
Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti(10)
e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti...
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.5
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50 posti letto
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oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture
turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
Norma di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
Per i villaggi turistici
DM 28/02/2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico -
ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Campo di applicazione
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a
400 persone.
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oltre 100 posti letto
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67 (*) RTV
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Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100
persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti
Norme di riferimento:
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.7
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
1.1 Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali ...
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fino a 150 persone
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oltre 150 e fino a 300 persone;
asili nido
Norme di riferimento
Attività normata - Regola tecnica di riferimento:
Per asili nido
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.9
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM 16/07/2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Art. 1 Campo di applicazione
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.
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oltre 300 persone
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68 (*) RTV
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Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo
e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva
superiore a 500 m2
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.11
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM 18/09/2002
Scopo e campo di applicazione
Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e
classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio.
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fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio fino a 1.000 m2
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Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2
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oltre 100 posti letto
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69 (*) RTV
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Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio,
fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2
comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi
aperti al pubblico
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.8
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM 27/07/2010
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle attività commerciali
con superficie superiore a 400 mq
Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda,
comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Circolare 03/07/2967, n. 75
ABROGATA
OGGETTO: Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
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fino a 600 m2
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oltre 600 e fino a 1.500 m2
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oltre 1.500 m2
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70 (*) RTO
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Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente
a 5.000 kg
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 3.000 m2
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oltre 3.000 m2
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71 (*) RTV
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Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + RTV V.4
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM 22/02/2006
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
Campo di applicazione
Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo ...
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fino a 500 persone
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oltre 500 e fino a 800 persone
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oltre 800 persone
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72 (*) RTV
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Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti
al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonche' qualsiasi altra attivita' contenuta nel
presente Allegato.
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO
+ RTV V.10 (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi)
+ RTV V.12 (Altre attività allegato 1 DPR 151/11 presenti in edifici tutelati)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 per musei, gallerie, esposizioni e mostre
Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati
a musei, gallerie, esposizioni e mostre.1
Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a
contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali,
DPR 30/6/1995 n. 418 per biblioteche ed archivi
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di
interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
Art. 1 Campo di applicazione
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino
formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell’8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.
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tutti
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73 (*) RTO
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Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati
da promiscuita' strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica
con presenza di persone superiore a 300 unita', ovvero di superficie complessiva
superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attivita'
costituenti e dalla relativa diversa titolarita'
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 500 unita' ovvero fino a 6.000 m2
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oltre 500 unita' ovvero oltre 6.000 m2
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74
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Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialita' superiore a 116 kW
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica:
DM 12/04/96 per combustibili gassosi (gas metano e GPL)
DM 28/04/2005 per i combustibili liquidi (gasolio)
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fino a 350 kW
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oltre 350 kW e fino a 700 kW
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oltre 700 kW
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75 (*) RTV
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Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali
adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a
500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta
superiore a 1.000 m2
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + V.6
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM 1/2/86
ABROGATA
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l’esercizio di autorimesse e simili
1 Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e
la preservazione dei beni contro i rischi d’incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero,
all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza delle
presenti norme.
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Autorimesse fino a 1.000 m2
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Autorimesse oltre 1.000 m2 efino a 3.000 m2;ricovero di natanti ed aeromobili oltre
500 m2 e fino a 1000 m2
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Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre
i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili
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76 (*) RTO
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Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con
oltre cinque addetti
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
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fino a 50 addetti
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oltre 50 addetti
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77 (*) RTV
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Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore
a 24 m
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica di riferimento:
DM 3/08/2015 s.m.i. (Codice della prevenzione incendi)
RTO + V.14
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle
attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ...
DM n. 246 del 16/5/1987
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
1.0 Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a
civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
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fino a 32 m
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oltre 32 m e fino a 54 m
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oltre 54 m
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78
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Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica: DM 17/07/2014
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tutti
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79
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Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica: DM 18/07/2014
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tutti
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80
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Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie
superiori a 2.000 m
Norme di riferimento
Attività normata
Regola tecnica:
per le gallerie stradali
D.Lvo n. 264 del 5 ottobre 2006
Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea.
per le gallerie ferroviarie:
Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 28/10/2005
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tutte
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(*) Rientrano nel campo di applicazione del Codice della prevemzione incendi del DM 3/8/2015 s.m.i. (42 RTO e 9 RTV DPR 151/11)
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