Notizie di primo piano
PUBBLICAZIONE NORMATIVA
DECRETO 13 settembre 2024 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensidell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Con decreto del 13 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024, è stato modificato il DM 1° settembre 2021, quest'ultimo entrato in vigore il 25/09/2022. il suddetto decreto (noto come decreto controlli) ha per oggetto: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il DM 13/09/2024 ha apportato le seguenti modifiche:
-
Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituitedalle parole «25 settembre 2025».
-
All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 é sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4,comma 4».
-
All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per isoggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
-
All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministrodell'interno 14 marzo 2012».
-
All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-bis».
Il presente decreto è entrato in vigore il 19/09/2024.
Il DM 13/09/2024 ha apportato le seguenti modifiche:
- Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituitedalle parole «25 settembre 2025».
- All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 é sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4,comma 4».
- All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per isoggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
- All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministrodell'interno 14 marzo 2012».
- All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-bis».
23/09/2024
PUBBLICAZIONE nota Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST) prot. n. 18291 del 6 dicembre 2023
OGGETTO: Allegato IV del decreto 2 settembre 2021 - Refuso
A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021: “…..nonché operazioni di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.
L'Allegato IV: Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, risulta pertanto modificato come segue:
IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(Articolo 5, comma 2)
4.1 Idoneita' tecnica
-
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono
attivita' per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e'
previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
-
stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore"
come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
-
fabbriche e depositi di esplosivi;
-
centrali termoelettriche;
-
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
-
impianti e laboratori nucleari;
-
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2;
-
attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta al
pubblico superiore a 5.000 m2;
-
aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con
superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
-
interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
-
strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
case di riposo per anziani;
-
scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
-
uffici con oltre 500 persone presenti;
-
locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a
100 posti;
-
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con
superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
-
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la
costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi
ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
-
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
-
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
nonche' operazioni di trattamento
di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
L'Allegato IV: Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, risulta pertanto modificato come segue:
IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(Articolo 5, comma 2)
4.1 Idoneita' tecnica
-
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono
attivita' per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e'
previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
- stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 persone presenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
-
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
nonche' operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
11/12/2023
PUBBLICAZIONE NORMATIVA
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Con decreto del 22 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, è stata emanata la regola tecnica per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che va a modificare il codice della prevenzione incendi (DM 3/8/2015 s.m.i) con l'introduzione del capitolo V.15. Con questo decreto è stata completata la parte sostanziale, con le principali regole tecniche verticali, del codice della prevenzione incendi, sembrerebbe mancare solo la RTV sulle stazioni ferroviarie:
Il punto V.15.1 dell'allegato al decreto (campo di applicazione) stabilisce che "la regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere
pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Non ricadono nel campo di applicazione della presente RTV:
-
i luoghi non delimitati;
-
gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi
musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici
per gli avventori;
(bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke,
…, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per
danzare.)
-
le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337,
per cui si applica la normativa vigente.
Si osserva che dal campo di applicazione sono escluse le feste private, presenti nella bozza di regola tecnica. Pertanto, la regola tecnica non potrà essere applicata alle manifestazioni a carattere privato ricadenti nel punto 65 del DPR 151/11: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Come per tutte le regole tecniche verticali del codice della prevenzione incendi, si procede alla classificazione dell'attività in relazione al numero n di occupanti (il numero di occupanti comprende tutti i presenti: avventori, artisti, tecnici, addetti ecc. mentre la capienza, utilizzata ai fini amministrativi, è riferita solo al numero di avventori/spettatori):
-
OA: n ≤ 200;
-
OB: 200 < n ≤ 1000;
-
OC: 1000 < n ≤ 5000;
-
OD: n > 5000.
È ammessa la classificazione della singola sala dell'attività, qualora sia funzionalmente indipendente, compartimentata e dotata di sistemi di esodo indipendenti.
Altra classificazione dell'attività è effettuata in base alla quota dei piani h accessibili al publico:
-
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
-
HB: -5 m ≤ h ≤ 15 m;
-
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
-
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
Le aree ell'attività sono classificate come segue:
-
TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2;
-
TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti
direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2;
Nota Ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali
servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola
superficie ≤ 50 m2.
-
TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2;
-
TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
-
TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie di esodo all'aperto ed accessibili al pubblico;
-
TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
Nota Ad esempio: laboratori ed attrezzerie per le scenografie, ...;
-
TK2: scena di tipo separato;
-
TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
-
TM2: depositi con carico d'incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
-
TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
-
TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio;
-
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
-
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti;
Sono considerate aree a rischio specifico d'incendio la TK1, TM2 e TM3. Per esse vanno applicate anche le misure previste dal capitolo V.1.
Il punto V.15.4 (Valutazione del rischio incendio), oltre a richiamare l'obbligatorietà della valutazione del rischio, precisa che nei luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo (es. piazze, …), il progettista dovrà considerare anche il rischio determinato da eventuali ulteriori aspetti di contesto, quali ad esempio: arredo urbano, interferenze con attività limitrofe, punti di somministrazione di cibo e
bevande, delimitazioni e barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (es. antintrusione, protezione di impianti tecnologici, …).
Il punto V.15.5 (Strategia antincendio) stabilisce che la progettazione dell'attività deve essere effettuata applicando tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale e le indicazioni complementari o sostitutive riportate nei paragrafi della RTV. In particolare, le strategie oggetto di modifica sono tutte quelle previste dalla RTO ad eccezione della strategia S.9 (operatività antincendio).
Per quanto riguarda la strategia S.4, si riportano le misure integrative o sostitutive prevsite dalla RTV:
Il sistema d'esodo delle aree TO1 (ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico) e TO2 (ambiti, comprensivi delle relative vie di esodo all'aperto ed accessibili al pubblico):
-
non può prevedere tornelli;
-
non può prevedere porte ad apertura automatica, in caso di occupanti che
assistono alle rappresentazioni prevalentemente in piedi e con densità
d’affollamento > 0,7 pp/m2;
-
c) non deve attraversare le altre tipologie di aree classificate al paragrafo
V.15.3, comma 2.
Nota L’affollamento complessivo è calcolato con riferimento alle densità di affollamento ed ai criteri
del capitolo S.4 per ciascun ambito oppure impiegando soluzioni alternative o in deroga.
La nota a margine sembra che non ammetta un valore di affollamento complessivo dichiarato dal titolare dell'attività, come invece previsto al punto S.4.6.2 per tutte le altre attività ricadenti nel campo di applicazione del codice, in linea con quanto già applicato dal DM 19/8/1996.
Commi 2 e 3 del punto S.4.6.2:
-
Il responsabile dell’attività può dichiarare un valore dell’affollamento inferiore
a quello determinato come previsto al comma 1.
-
Il responsabile dell’attività si impegna a rispettare l’affollamento e la densità
d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio
dell’attività.
Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto scaricabile dal link.
Il Decreto ministeriale entra in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 dicembre 2022, ovvero il 1 gennaio 2023.
Non ricadono nel campo di applicazione della presente RTV:
- i luoghi non delimitati;
-
gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi
musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici
per gli avventori;
(bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare.) - le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Come per tutte le regole tecniche verticali del codice della prevenzione incendi, si procede alla classificazione dell'attività in relazione al numero n di occupanti (il numero di occupanti comprende tutti i presenti: avventori, artisti, tecnici, addetti ecc. mentre la capienza, utilizzata ai fini amministrativi, è riferita solo al numero di avventori/spettatori):
- OA: n ≤ 200;
- OB: 200 < n ≤ 1000;
- OC: 1000 < n ≤ 5000;
- OD: n > 5000.
Altra classificazione dell'attività è effettuata in base alla quota dei piani h accessibili al publico:
- HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
- HB: -5 m ≤ h ≤ 15 m;
- HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
- HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
- TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2;
-
TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti
direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2;
Nota Ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie ≤ 50 m2. - TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2;
- TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
- TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie di esodo all'aperto ed accessibili al pubblico;
-
TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
Nota Ad esempio: laboratori ed attrezzerie per le scenografie, ...; - TK2: scena di tipo separato;
- TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
- TM2: depositi con carico d'incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti;
Il punto V.15.4 (Valutazione del rischio incendio), oltre a richiamare l'obbligatorietà della valutazione del rischio, precisa che nei luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo (es. piazze, …), il progettista dovrà considerare anche il rischio determinato da eventuali ulteriori aspetti di contesto, quali ad esempio: arredo urbano, interferenze con attività limitrofe, punti di somministrazione di cibo e bevande, delimitazioni e barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (es. antintrusione, protezione di impianti tecnologici, …).
Il punto V.15.5 (Strategia antincendio) stabilisce che la progettazione dell'attività deve essere effettuata applicando tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale e le indicazioni complementari o sostitutive riportate nei paragrafi della RTV. In particolare, le strategie oggetto di modifica sono tutte quelle previste dalla RTO ad eccezione della strategia S.9 (operatività antincendio).
Per quanto riguarda la strategia S.4, si riportano le misure integrative o sostitutive prevsite dalla RTV:
Il sistema d'esodo delle aree TO1 (ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico) e TO2 (ambiti, comprensivi delle relative vie di esodo all'aperto ed accessibili al pubblico):
- non può prevedere tornelli;
- non può prevedere porte ad apertura automatica, in caso di occupanti che assistono alle rappresentazioni prevalentemente in piedi e con densità d’affollamento > 0,7 pp/m2;
- c) non deve attraversare le altre tipologie di aree classificate al paragrafo V.15.3, comma 2. Nota L’affollamento complessivo è calcolato con riferimento alle densità di affollamento ed ai criteri del capitolo S.4 per ciascun ambito oppure impiegando soluzioni alternative o in deroga.
Commi 2 e 3 del punto S.4.6.2:
- Il responsabile dell’attività può dichiarare un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1.
- Il responsabile dell’attività si impegna a rispettare l’affollamento e la densità d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.
Il Decreto ministeriale entra in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 dicembre 2022, ovvero il 1 gennaio 2023.
04/12/2022
PUBBLICAZIONE NORMATIVA
DECRETO 14 ottobre 2022 - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali é prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Con decreto del 22 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, sono stati modificati: il DM 26/06/1984, il DM 10/03/2005 e in ultimo il DM 3/8/2015 (codice della prevezione incendi).
Senza entrare nel merito delle modifiche apportate agli altri decreti, il DM 3/8/2015 è stato modificato limitatamente alle tabelle della strategia reazione al fuoco S.1-6 (Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento), S.1-7 (Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento), S.1-8 (Classificazione in gruppi di materiali per impianti).
Nelle tabelle S.1-6 e S.1-7 sono state eliminate le classificazioni secondo la normativa italiana e apportate alcune modifiche nelle note delle tabelle.
Di seguito si riportano per confronto le tabelle prima del decreto e quelle dopo la modifica.
Descrizione materiali
GM1
GM2
GM3
Ita
EU
Ita
EU
Ita
EU
Rivestimenti a soffitto [1]
0
A2-sl,d0
1
B-s2,d0
2
C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli
di copertura [2], lastre di copertura [2]
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)
Rivestimenti a parete [1]
1
B-s1,d0
Partizioni interne, pareti, pareti sospese
Rivestimenti a pavimento [1]
1
Bfl-s1
1
Cfl-s1
2
Cfl-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi
ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata
ed essere idonei all'impiego previsto.
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno.
Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
Descrizione materiali
GM1
GM2
GM3
EU
EU
EU
Rivestimenti a soffitto [1]
A2-sl,d0
B-s2,d0
C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)
Rivestimenti a parete [1]
B-s1,d0
Partizioni interne, pareti, pareti sospese
Rivestimenti a pavimento [1]
Bfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del D.M. 6/3/1992, questi
ultimi devono essere idonei all'impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in 1; GM3 in class 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione.
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.
Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
Descrizione materiali
GM1
GM2
GM3
Ita
EU
Ita
EU
Ita
EU
lsolanti protetti [1]
2
C-s2,d0
3
D-s2,d2
4
E
lsolanti lineari protetti [1], [3]
CL-s2,d0
DL-s2,d2
EL
lsolanti in vista [2], [4]
0,
0-1
A2-s1,d0
1,
0-1
B-s2,d0
1,
1-1
B-s3,d0
lsolanti lineari in vista [2], [3], [4]
A2L-s1,d0
BL-s3,d0
BL-s3,d0
[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza
al fuoco K l0 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro
massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm
[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di
cui almeno uno sia componente isolante; quest’ultimo non esposto direttamente alle fiamme
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento
Descrizione materiali
GM1
GM2
GM3
EU
EU
EU
lsolanti protetti [1]
C-s2,d0
D-s2,d2
E
lsolanti lineari protetti [1], [3]
CL-s2,d0
DL-s2,d2
EL
lsolanti in vista [2]
A2-s1,d0
B-s2,d0
B-s3,d0
lsolanti lineari in vista [2], [3]
A2L-s1,d0
BL-s3,d0
BL-s3,d0
[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza
al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro
massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm.
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento
Descrizione materiali
GM1
GM2
GM3
Ita
EU
Ita
EU
Ita
EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento
0
A2-s1,d0
1
B-s2,d0
1
B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]
0-1
B-s2,d0
0-1
B-s2,d0
1-1
B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventila- zione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m)
1
B-s1,d0
2
B-s2,d0
1
C-s1,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazione [2][4][5]
0
[na]
1
[na]
1
[na]
Cavi per energia, controllo comunicazione [2][3][6]
[na]
B2ca-s1a,d0,a1
[na]
Cca-s1b,d0,a2
[na]
Cca-s3,d1,a3
[na] Non applicabile.
[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto
direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne
non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla
condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea
B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di
uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono
incassati in materiali incombustibili.
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di IRAI di livello di
prestazione III oppure qualora la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es.
posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …).
[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.
[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle
norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
[6] In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III
oppure in caso di posa singola.
Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti
Descrizione materiali
GM1
GM2
GM3
Ita
EU
Ita
EU
Ita
EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento
[na]
A2-s1,d0
[na]
B-s2,d0
[na]
B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]
[na]
B-s2,d0
[na]
B-s2,d0
[na]
B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L < 1,5 m)
1
B-s1,d0
1
B-s2,d0
2
C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazione [2], [4], [5]
0
[na]
1
[na]
1
[na]
Cavi per energia, controllo comunicazione [2], [3], [6]
[na]
B2ca-s1a,d0,a1
[na]
Cca-s1b,d0,a2
[na]
Cca-s3,d1,a3
[na] Non applicabile.
[1] La classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. Utili riferimenti: EN 15423, EN 13403.
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono
incassati in materiali incombustibili.
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di IRAI di livello di
prestazione III oppure qualora la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es.
posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …).
[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.
[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle
norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
[6] In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.
Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti
Il decreto è entrato in vigore il 27/10/2022 il giorno dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, avvenuta il 26/10/2022.
Senza entrare nel merito delle modifiche apportate agli altri decreti, il DM 3/8/2015 è stato modificato limitatamente alle tabelle della strategia reazione al fuoco S.1-6 (Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento), S.1-7 (Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento), S.1-8 (Classificazione in gruppi di materiali per impianti).
Nelle tabelle S.1-6 e S.1-7 sono state eliminate le classificazioni secondo la normativa italiana e apportate alcune modifiche nelle note delle tabelle.
Di seguito si riportano per confronto le tabelle prima del decreto e quelle dopo la modifica.
Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU | |
Rivestimenti a soffitto [1] | 0 | A2-sl,d0 | 1 | B-s2,d0 | 2 | C-s2,d0 |
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2] | ||||||
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta) | ||||||
Rivestimenti a parete [1] | 1 | B-s1,d0 | ||||
Partizioni interne, pareti, pareti sospese | ||||||
Rivestimenti a pavimento [1] | 1 | Bfl-s1 | 1 | Cfl-s1 | 2 | Cfl-s2 |
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile) | ||||||
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi
ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata
ed essere idonei all'impiego previsto.
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno. |
Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | EU | EU | ||||
Rivestimenti a soffitto [1] | A2-sl,d0 | B-s2,d0 | C-s2,d0 | |||
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2] | ||||||
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta) | ||||||
Rivestimenti a parete [1] | B-s1,d0 | |||||
Partizioni interne, pareti, pareti sospese | ||||||
Rivestimenti a pavimento [1] | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s2 | |||
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile) | ||||||
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del D.M. 6/3/1992, questi
ultimi devono essere idonei all'impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in 1; GM3 in class 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione.
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno. |
Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU | |
lsolanti protetti [1] | 2 | C-s2,d0 | 3 | D-s2,d2 | 4 | E |
lsolanti lineari protetti [1], [3] | CL-s2,d0 | DL-s2,d2 | EL | |||
lsolanti in vista [2], [4] |
0, 0-1 |
A2-s1,d0 |
1, 0-1 |
B-s2,d0 |
1, 1-1 |
B-s3,d0 |
lsolanti lineari in vista [2], [3], [4] | A2L-s1,d0 | BL-s3,d0 | BL-s3,d0 | |||
[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza
al fuoco K l0 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella [3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm [4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest’ultimo non esposto direttamente alle fiamme |
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento
Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | EU | EU | ||||
lsolanti protetti [1] | C-s2,d0 | D-s2,d2 | E | |||
lsolanti lineari protetti [1], [3] | CL-s2,d0 | DL-s2,d2 | EL | |||
lsolanti in vista [2] | A2-s1,d0 | B-s2,d0 | B-s3,d0 | |||
lsolanti lineari in vista [2], [3] | A2L-s1,d0 | BL-s3,d0 | BL-s3,d0 | |||
[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza
al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella. [3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm. |
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento
Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU | |
Condotte di ventilazione e riscaldamento | 0 | A2-s1,d0 | 1 | B-s2,d0 | 1 | B-s3,d0 |
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1] | 0-1 | B-s2,d0 | 0-1 | B-s2,d0 | 1-1 | B-s3,d0 |
Raccordi e giunti per condotte di ventila- zione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m) | 1 | B-s1,d0 | 2 | B-s2,d0 | 1 | C-s1,d0 |
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazione [2][4][5] | 0 | [na] | 1 | [na] | 1 | [na] |
Cavi per energia, controllo comunicazione [2][3][6] | [na] | B2ca-s1a,d0,a1 | [na] | Cca-s1b,d0,a2 | [na] | Cca-s3,d1,a3 |
[na] Non applicabile.
[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. [2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili. [3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …). [4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III. [5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE). [6] In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola. |
Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti
Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU | |
Condotte di ventilazione e riscaldamento | [na] | A2-s1,d0 | [na] | B-s2,d0 | [na] | B-s3,d0 |
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1] | [na] | B-s2,d0 | [na] | B-s2,d0 | [na] | B-s3,d0 |
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L < 1,5 m) | 1 | B-s1,d0 | 1 | B-s2,d0 | 2 | C-s3,d0 |
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazione [2], [4], [5] | 0 | [na] | 1 | [na] | 1 | [na] |
Cavi per energia, controllo comunicazione [2], [3], [6] | [na] | B2ca-s1a,d0,a1 | [na] | Cca-s1b,d0,a2 | [na] | Cca-s3,d1,a3 |
[na] Non applicabile.
[1] La classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. Utili riferimenti: EN 15423, EN 13403. [2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili. [3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …). [4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III. [5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE). [6] In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola. |
Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti
Il decreto è entrato in vigore il 27/10/2022 il giorno dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, avvenuta il 26/10/2022.11/11/2022
PUBBLICAZIONE NORMATIVA
Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Con decreto del 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022, è stato modificato il DM 1 settembre 2021, quest'ultimo entrato in vigore il 25/09/2022. il suddetto decreto (noto come decreto controlli) ha per oggetto: Criteri generali per
il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature
ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il DM 15/09/2022 ha apportato le seguenti modifiche:
-
È stato aggiunto all'art.6 del DM 1/09/2022 il comma 1-bis che ha prorogato la qualificazione dei tecnici manutentori (all'art. 4 DM 1/09/2021) al 25 settembre 2023.
-
È stato sostituito il prospetto 3.8.1 relativo ai «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»
-
È stato sostituito il prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
-
È stato aggiunto il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico praticaper il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B.
Sono state apportate altre modifiche al testo del DM 1/9/2021. Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura del DM allegato.
Il DM è entrato in vigore il 25/09/2022.
Il DM 15/09/2022 ha apportato le seguenti modifiche:
- È stato aggiunto all'art.6 del DM 1/09/2022 il comma 1-bis che ha prorogato la qualificazione dei tecnici manutentori (all'art. 4 DM 1/09/2021) al 25 settembre 2023.
- È stato sostituito il prospetto 3.8.1 relativo ai «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»
- È stato sostituito il prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
- È stato aggiunto il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico praticaper il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B.
Il DM è entrato in vigore il 25/09/2022.